Il trasporto di persone nella cabina degli autocarri.
L’articolo 54, comma 1 lettera d) del C.d.S. definisce gli “… autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse;”
Se ne deve dedurre che su autocarri/autotreni/autoarticolati che effettuano trasporti di cose per Conto di Terzi, le persone NON addette all’uso o al trasporto delle merci stesse non solo non è possibile che siano a bordo, ma – nel caso – ciò comporterebbe la violazione dell’articolo 82 del C.d.S. con sanzione di € 87 nonché della sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi (con, ovviamente, fermo amministrativo del veicolo).
Per ciò che riguarda il trasporto di cose per Conto Proprio, tale violazione risulta identica per veicoli con peso a pieno carico sino alle 6 tonnellate.
Solo perché, oltre questa portata, il disposto è dato dall’articolo 46 (L. 298/74) con violazione riconducibile all’articolo 31 della legge 298/74 dove si dispone che “Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche, giuridiche, enti privati o pubblici per esigenze proprie e necessita di apposita licenza che viene rilasciata qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:……e 4) Il veicolo sia guidato personalmente dal proprietario o da un suo dipendente (è equiparato ad esso il collaboratore familiare).
Attenzione: per autocarri con peso complessivo sino ai 35 q.li, il Ministero degli Interni si è espresso con lo stesso orientamento con circolare con protocollo n. M/2413-38 del 28.01.199 e circolare n. 300/A/1/34115/108/68 del 6.08.2004. Per questi ultimi la “deroga” è valida solo se:
- Il veicolo è immatricolato o reimmatricolato nella categoria N1
- La carta di circolazione riporta un codice di carrozzeria F0
- La carta di circolazione riporta una capacità di trasporto persone di 4 o più posti
- Il rapporto di potenza del motore (in KW) e la portata del veicolo (massa complessiva meno tara) espressa in tonnellate, è uguale o superiore a 180 (detto “indice di riferimento”).