Attenzione alle modifiche succedutesi nel tempo!
TRASPORTO DI PERSONE
Dal 10 Settembre 2008 tutti i conducenti di veicoli pesanti (per i quali sia obbligatoria la patente D o DE), che effettuano trasporti pubblici di persone su strada, dovranno essere in possesso della CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE PER TRASPORTO DI PERSONE, che sostituirà a tutti gli effetti il “vecchio” certificato di abilitazione professionale di tipo KD.
Saranno esclusi da tale obbligo soltanto i conducenti di autobus, minibus ed autoarticolati in conto proprio, che effettueranno trasporto di persone PRIVATO (es.,trasporto di dipendenti, ad opera della ditta, effettuata da un dipendente dell’impresa su mezzi di proprietà della stessa, trasporto di calciatori ad opera della società, mediante mezzi di proprietà e conducente dipendente, etc…).
TRASPORTO DI MERCI
Dal 10 Settembre 2009 tutti i conducenti di veicoli pesanti (per i quali sia obbligatoria la patente C o CE), che effettuano trasporto di merci per conto di terzi, dovranno essere in possesso della CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE PER TRASPORTO DI COSE, che affiancherà la patente prevista. Saranno esclusi da tale obbligo soltanto i conducenti di autocarri ed autotreni in conto proprio (trasporto di merci necessarie a svolgere l’attività dell’impresa, a condizione che il trasporto non faccia parte dell’attività dell’impresa. Ad esempio un’impresa di costruzioni che per costruire ha bisogno delle materie prime ed ha la necessità di trasportarle.)..
Dal 10 settembre 2009, per condurre veicoli ad uso professionale per trasporto merci in conto terzi (mezzi pesanti per i quali è prevista la patente C-D-E), sarà obbligatorio, per i conducenti possedere la Carta di Qualificazione del conducente (C.Q.C.).
Sarà obbligatoria anche per il trasporto merci in conto proprio, qualora il dipendente sia assunto con la qualifica di autista, in quanto l’attività continuativa alla guida di veicoli pesanti lo rende un conducente professionista.
Il D. L. 50 del 10 giugno 2020 l’Italia ha recepito la Direttiva comunitaria UE 2018/645, portando alcuni cambiamenti alle norme sull’uso e il conseguimento della Cqc.
Il primo capitolo riguarda proprio l’applicazione della Cqc, obbligatoria anche se il trasporto non è “professionale”. Ciò vale anche se il conducente non è assunto in modo esplicito con la mansione di autista, nel caso in cui l’attività di guida costituisca la sua attività principale (la circolare chiarisce che tale situazione avviene quando la guida supera il trenta percento dell’orario di lavoro mensile continuativo).
L’esenzione invece vale alla guida di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali. Rispetto alla normativa precedente sparisce l’uso “a fini privati”. Per esempio, un’associazione Onlus che trasporta i suoi associati senza scopo di lucro è esente dall’obbligo, mentre esso vige per un pullman di un albergo usato per trasportare gli ospiti.
In sostanza, per l’esenzione dalla Cqc, il conducente non deve essere stato assunto con la qualifica di autista e l’eventuale trasporto di materiali, attrezzature o macchinari deve servire allo stesso conducente per svolgere la propria attività, in ogni caso non correlata alla vendita della merce stessa.